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11. L'inserimento degli alunni stranieri nella scuola superiore

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

INDICE

1. L'ISCRIZIONE
1. a – Documenti anagrafici
1. b – Documenti sanitari
1. c – Documenti scolastici
1. d – Documenti fiscali

2. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA

3. PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA
3. a – Domanda di iscrizione
3. b – Colloqui con genitori e alunno
3. c – Approfondimento della conoscenza

4. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI
4. a Proposta di assegnazione alla classe
4. b Scelta della sezione

5. INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE
5. a Prima accoglienza alla classe
5. b Compiti del Consiglio di classe
5. c Strumenti e risorse
5. d fase della frequenza successiva

6. L'ITALIANO COME SECONDA LINGUA

7. LA VALUTAZIONE

 1. L'ISCRIZIONE

 L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE N° 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 novembre 1999.
Tale normativa sancisce che:

  • “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità o meno della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previ­sti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia”.
  • “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno scolastico.”
  • L'iscrizione “può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori stranieri privi di docu­mentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.” (Comma 1)
  • “L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.”
  • “In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.”

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero vengono richiesti documenti e un'autocertificazione

di tipo:

  • anagrafico
  • sanitario
  • scolastico
  • fiscale

1.a – Documenti anagrafici

Permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia annotato come parte della famiglia.

Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo.

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorna presenti in Italia hanno titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado. Dunque devono essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione oppure in seguito al conseguimento del titolo di studio relativo alla scuola del­l'obbligo.

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori.

La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con l'autocertificazione, prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore.

 2. a – Documenti sanitari

Viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte, tradotto in italiano. In assenza, dovrà essere avvertita l'ASL perché rilevi la situazione vaccinale ed esegua l'intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni.

Le informazioni inerenti le vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n° 8 del Ministero della Sanità avente come oggetto “Documento di vaccinazione per i minori immigrati” e nella Cir­colare n° 7203 della Regione Lombardia, Settore Igiene e Sanità, del 1993.

Di recente è stato approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vacci­nazioni obbligatorie. Il documento prevede che:

“I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'ASL di appartenenza dell'alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione non comporterà il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami”.

 3. a – Documenti scolastici

Certificato attestante gli studi fatti nel paese d'origine o dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato.

Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'au­torità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

 4. a – Documenti fiscali

Devono essere presentati alla scuola i documenti relativi al reddito familiare per poter definire l'eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche.

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 2. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA STRANIERI

La Commissione Accoglienza Stranieri è formata dal Dirigente Scolastico, dal Docente referente per gli alunni stranieri, da uno o più componenti della Commissione Intercultura.

E’ aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine e alla collaborazione eventuale di genitori, e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza.

Ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola.

In collaborazione con i Consigli di Classe, si occuperà delle attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti.

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3. PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA (per alunni di recente immigrazione)

3. a – Domanda di iscrizione

Al momento del primo contatto con la scuola, una persona incaricata della Segreteria, provvede a dare le prime informazioni sulla scuola, richiedere la documentazione e fissare un appuntamento con un membro della Commissione Accoglienza Stranieri.

 3. b – Colloqui con genitori e alunno

Su appuntamento, nei giorni successivi al primo contatto con la scuola, avviene un colloquio tra il Dirigente scolastico, o un docente della Commissione Accoglienza Stranieri, i genitori e l'alunno, per raccogliere informazioni sullo studente e la sua storia scolastica. Questo incontro permette di offrire un aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione e nella scelta delle opzioni offerte dalla scuola.

 3. c – Approfondimento della conoscenza

Al momento dell'ingresso a scuola, in uno o più giorni nell'arco della prima settimana, viene rilevata la situazione di partenza dell'alunno e viene presentata l'organizzazione della scuola e il regolamento d'istituto. Questa fase è affidata ai membri della Commissione Accoglienza Stranieri, che può essere supportato da un Docente del Consiglio di Classe.

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 4. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI

 Sempre il D.P.R. 394 del novembre 1999, al comma 2, sancisce che:

“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’e­tà anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

  • dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  • dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
  • del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
  • del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.”

4. a – Proposta di assegnazione alla classe

 La Commissione Accoglienza Stranieri, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte tramite questionario e colloquio con i genitori e con l’alunno, valutate le sue abilità e compe­tenze, propone l’assegnazione alla classe.

 In linea di massima l'inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, perché consente:

  • di instaurare rapporti “alla pari” con i nuovi compagni;
  • di evitare un pesante ritardo scolastico;
  • di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

4. b - Scelta della sezione

La Commissione Accoglienza Stranieri, tenuto conto dei criteri generali di Formazione Classi, valuta tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene presenti anche altri fattori utili a individuare in quale situazione l’allievo starà meglio e quale sarà la classe, che per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

Saranno presi in considerazione :

  • presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
  • criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione ecc.);
  • ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri, specialmente se provenienti tutti dallo stesso paese.

Del resto il già citato D.P.R. 394 del novembre 1999, al comma 3, chiarisce che: “la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”.

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5. INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 

5. a - Prima accoglienza nella classe 

L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione Accoglienza Stranieri, provvede a informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento.

L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta la classe.

Gli insegnanti e gli alunni della classe interessata cercheranno di aiutare il neo-arrivato a inserirsi attraverso le modalità più opportuno.

5. b – Compiti del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe:

  • favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno;
  •  individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena l’alunno acquisisce una minima conoscenza dell’italiano;
  • programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (fondi IDEI, progetti di Istituto...) in orario scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per in­terventi individualizzati anche in orario curricolare;
  • mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero.

5. c – Strumenti

L’alunno della stessa nazionalità potrebbe essere coinvolto, soprattutto nei primi tempi, con la funzione di tutor.

Ci sarà la possibilità di consultare un archivio (cartaceo e informatico) che raccoglie: testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in altre lingue, indicazioni bibliografiche...

Sono disponibili alla consultazione e al prestito in biblioteca i testi acquistati a partire dall'anno sco­lastico in corso.

 5. d - Fase della frequenza successiva

 Il principale obiettivo del primo anno di attività è l'apprendimento o il consolidamento della lingua italiana, cui è necessario destinare tempo e risorse umane, impostando un progetto specifico (labora­torio di italiano L2), ma anche valorizzando la lingua e cultura d'origine.

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6. L'ITALIANO COME SECONDA LINGUA

Il laboratorio di italiano L2 prevede in genere tre livelli (di cui tener conto alla luce della situazione concreta):

  1. l'alfabetizzazione di base,con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza strumentale della lingua italiana;
  2. il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicati­va, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli permetta di espri­mersi compiutamente e inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice comunicativo;
  3. l'apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che l'alunno sappia utilizzare la lin­gua per agire nel contesto delle discipline di studio.

In quest'ultima fase si pongono le basi per l'acquisizione di un metodo di studio basato sulla com­prensione profonda del messaggio e non solo sulla sua memorizzazione.

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7. LA VALUTAZIONE 

Al comma 4 dell'art. 45 del DPR n° 394 del 31 agosto 1999 si dice:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.

La norma non accenna alla valutazione, tuttavia l'adattamento dei programmi di insegnamento allu­de a un adattamento della valutazione.

A seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscen­ze, la valutazione del primo quadrimestre può non essere espressa, in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana, o può essere espressa in base al personale percorso di apprendimento ormai avviato.

Sarà compito del Consiglio di Classe operare in modo che l'alunno straniero che ha una conoscenza limitata della lingua italiana e che dunque parte da una evidente situazione di svantaggio possa avere una valutazione almeno nelle materie scientifiche e pratiche, meno legate alla lingua come educazione fisica, disegno, matematica, in alcuni casi lingua straniera...

Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico invece, qualora alla fine del primo quadrimestre l'alunno non abbia raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati e solo in tal caso potrà pertanto non essere valutato, spiegando poi a verbale le motivazioni di tale scelta.

Il Consiglio di Classe potrebbe anche prevedere, soprattutto nel biennio, un percorso individualizzato che contempli la tem­poranea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica. In loro luogo verrebbero predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne conseguirebbe che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verrebbero valutate.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte inte­grante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline (pre­vio accordo con io docenti interessati) nel caso in cui durante tale attività sia possibile l’apprendi­mento di contenuti. L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curricolare (nel caso in cui le due figure siano distinte).

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere oppor­tunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da per­mettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

 Nel secondo quadrimestre la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il pas­saggio o meno alla classe successiva.

 Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali indicati nel POF, quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento... Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in conside­razione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2.

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